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STATUTO

ASSOCIAZIONE “LESINA”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Articolo 1

Denominazione

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. codice civile, un’associazione denominata ” LESINA ”.
Essa agisce in Italia nell’ambito del territorio delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige ed in Croazia nei territori dell’Istria, della Dalmazia e del Quarnero con compiti di coordinamento
per tutte le iniziative associative.

Articolo 2

Sede

L’associazione ha sede in Santa Maria di Sala – Caselle -30030 – Via Giovanni XXIII° – 11
Con delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilirà anche l’organizzazione ed i compiti, potranno
essere istituite delegazioni ed uffici staccati, nell’ambito territoriale indicato nell’art. 1.

Articolo 3

Durata

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta con deliberazione
dell’Assemblea Straordinaria dei soci.

Articolo 4

Scopo

L’associazione ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.
Essa si propone di promuovere, favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale e socioeconomico
tra persone fisiche, associazioni, aziende, liberi professionisti ed enti che operano in Italia, in
particolar modo nella regione Veneto e in Croazia nelle zone dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia,
anche al fine di metterne in evidenza le comuni radici storico culturali di matrice Veneta.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, svolgere le seguenti attività:
– organizzazione di conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su
qualsiasi tema di ritenuta rilevanza, anche per stimolare un confronto per la discussione pubblica;
– promozione di studi e ricerche su temi sociali, economici, tecnici, politici, sindacali, ambientali, nonché
su qualsiasi altro argomento di interesse per i fini dell’associazione;
– formazione, anche con la costituzione di gruppi di studio e ricerca;
– pubblicazione ed editoria, anche multimediale;
– mediazione finalizzata alla messa in contatto tra operatori di Italia e Croazia;
– assistenza agli operatori interessati a sviluppare i rapporti culturali e socio-economici tra i due paesi;
– adempimento di tutti quegli altri eventuali compiti inerenti l’attività e finalizzati al perseguimento dei fini
statutari che venissero stabiliti dai competenti organi dell’associazione.
Nell’ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, previa delibera del Consiglio
Direttivo, l’associazione può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in
Italia ed all’estero, senza scopi di lucro.
L’associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di
natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
L’associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o
connesse per il raggiungimento degli scopi sociali.
E’ assolutamente vietato all’associazione prestare avalli, fideiussioni ed altre garanzie anche reali, in
favore di soci o di terzi.
L’associazione pone particolare importanza alla promozione della propria attività mediante l’utilizzo delle
tecnologie informatiche, anche al fine di favorire la migliore accessibilità alle attività e alle iniziative poste
in essere.

SOCI

Articolo 5

Categorie di soci

Possono far parte dell’associazione solo persone fisiche di maggiore età che non abbiano riportato
alcuna condanna penale, né aver patteggiato alcuna pena e neppure essere stati rinviati a giudizio in
procedimenti aventi ad oggetto la realizzazione di reati dolosi.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e coloro ai quali
successivamente l’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di tutti i soci fondatori esistenti al momento,
attribuisca tale qualifica.
Sono Soci Ordinari coloro che svolgono in via effettiva un’attività tra quelle contemplate negli scopi del
presente statuto, ed hanno contribuito e/o contribuiscano con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o
economico all’associazione.
Sono Soci Onorari coloro che hanno acquisito una considerevole notorietà per particolari meriti umani,
professionali o scientifici e dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso
l’associazione.

Articolo 6

Ammissione dei soci ordinari
La persona fisica che desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda sottoscritta,
specificando, oltre alla categoria:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
b) ogni altra informazione richiesta dall’associazione.
La domanda di ammissione dell’aspirante socio, deve essere accompagnata dalla presentazione di un
socio fondatore attuale, deve essere indirizzata all’associazione ed accettata dal Consiglio Direttivo, o da
un consigliere, o da altro soggetto, all’uopo delegati dal Consiglio.
All’atto dell’ammissione, il nuovo socio dovrà versare l’eventuale quota annuale associativa e, se
richiesta, una eventuale tassa di ammissione.
La nomina dei soci onorari, su proposta del presidente o di almeno due consiglieri, è deliberata dal
consiglio direttivo, ed approvata da tutti i soci fondatori.
La delibera di ammissione dovrà essere annotata nel libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza.
Il rapporto associativo ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso, o
altra causa di perdita della qualità di socio.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
a) di partecipare, intervenire e votare alle assemblee dei soci;
b) di partecipare a tutte le attività e di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
c) d) di esercitare gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli
organi sociali.
Con l’accoglimento della domanda, tutti i soci sono obbligati:
a) ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e le altre deliberazioni prese dagli organi
dell’associazione;
b) a versare annualmente la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
I soci onorari non sono mai tenuti al versamento di alcuna quota annuale o tassa di ammissione.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde per decesso,
recesso, decadenza, o esclusione.
Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto non possono ripetere i contributi versati
e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Articolo 9

Recesso

Ciascun socio potrà recedere dall’associazione in qualunque momento, dandone preavviso al Consiglio
Direttivo mediante lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata.
Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell ’anno successivo a quello di ricezione della
raccomandata.

Articolo 10

Decadenza

Il socio si intenderà automaticamente decaduto in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento o
sottoposizione ad altra procedura concorsuale, condanna penale anche di primo grado per reati dolosi,
condanna ad interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi.

Articolo 11

Esclusione

Con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso, solo per gravi motivi, il socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i
requisiti per l’ammissione;
b) che mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell’associazione, danneggiandola
materialmente o moralmente;
c) che non versa la quota associativa annuale;
d) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni;
e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso
l’associazione.
Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la sua
esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga
inadempiente.
La delibera di esclusione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

Articolo 12

Aderenti

Possono iscriversi all’associazione in qualità di aderenti tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età ove ne abbiano capacità.
L’adesione potrà essere indirizzata all’associazione, anche “on line”, tramite il sito internet della stessa.
L’adesione all’associazione è su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e si rinnova
automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi all’associazione.
L’adesione all’associazione consente di partecipare alle attività svolte dall’associazione stessa ma non
comporta l’assunzione della qualità di socio, né l’attribuzione dei relativi diritti.
Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e
intendono perseguire gli obiettivi dell’associazione di cui al presente statuto.
Gli aderenti possono essere tenuti al versamento di un contributo di adesione annuo come determinato
dal Consiglio Direttivo.
Non possono aderire coloro i quali sono stati condannati per reati dolosi che comportino incompatibilità
sostanziale con le finalità dell’associazione, valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Tesserino e distintivo di riconoscimento

Ai soci ed agli aderenti potrà essere consegnato un tesserino e/o un distintivo di riconoscimento.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 14

Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsivoglia titolo, diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dai versamenti effettuati dai soci;
b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da erogazioni, elargizioni, donazioni e lasciti;
c) dai redditi che i beni mobili o immobili dell’associazione potranno produrre;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 15

Esercizio e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del conto preventivo e del conto consuntivo annuali, da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il 30 aprile.
Nei bilanci dovranno, altresì, essere indicati specificamente i criteri di gestione seguiti per il
raggiungimento degli scopi statutari, conformemente alle finalità che l’associazione persegue.

Articolo 16

Destinazione degli avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali dell’associazione e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accantonati per lo
sviluppo di future attività.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge.

Articolo 17

Quota associativa e contributo di adesione

Il Consiglio Direttivo stabilisce una quota annuale associativa che i soci sono tenuti a versare, nei termini
e con le modalità che saranno precisati dal consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo potrà, infine, stabilire una tassa di ammissione che il nuovo socio dovrà versare al
momento dell’ammissione nonché un eventuale contributo di adesione per gli aderenti.

Articolo 18

Autonomia organizzativa

L’associazione opera in piena autonomia organizzativa, economica e finanziaria.

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori, se nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 20

Convocazione dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità
della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso affisso nella sede sociale e
spedito ai soci fondatori, ordinari ed onorari, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica,
almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, presso i recapiti risultanti nel libro dei soci.
Nell’avviso dovranno essere indicati il giorno, l’ora, il luogo della assemblea, nonché l’elenco delle materie
da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l’ora dell’eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del conto
preventivo e di quello consuntivo (entro i primi 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
L’Assemblea sarà, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta esso lo riterrà necessario od
opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda motivata, con l’indicazione degli
argomenti all’ordine del giorno, da almeno un quarto degli associati, oppure dal Collegio dei Revisori.
L’Assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando
siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e sia presente il Consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Revisori al completo se nominato.

Articolo 21

Disciplina dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua assenza o
impedimento, da altra persona designata dal Presidente, che nominerà altresì un segretario, anche non
socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il Presidente lo ritiene
opportuno. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può nominare anche due scrutatori, scelti tra i soci.
Spetta al Presidente constatare la validità dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli
intervenuti di partecipare all’Assemblea e di regolarne l’andamento dei lavori e delle votazioni,
sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la
trascrizione sull’apposito libro dei verbali delle assemblee.
La riunione dell’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il
segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul
relativo libro sociale.

Articolo 22

Diritto di voto e di intervento in Assemblea
Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari, che risultano
iscritti nel libro dei soci.
Ogni socio potrà esprimere un solo voto in Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta accompagnata da copia del
documento d’identità, da un altro socio. Nessuno socio può cumulare più di una delega. La
rappresentanza non può essere conferita ai componenti del collegio dei revisori..
Il diritto di voto non spetta a coloro che sono in mora nei relativi versamenti del contributo associativo.

Articolo 23

Competenza dell’Assemblea e maggioranze
L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria delibera sull’approvazione del conto consuntivo e preventivo, sulla nomina dei
componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti il collegio dei revisori, sull’esclusione dei
soci; su ogni altro oggetto ad essa demandato per legge o dal presente statuto.
Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la
metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati;
delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti o rappresentati all’adunanza.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento della associazione e
la devoluzione del suo patrimonio e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.
Essa è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o
rappresentati almeno i tre quarti dei soci; delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la
maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all’adunanza.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 24

Nomina e durata del Consiglio Direttivo

L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri, anche non soci,
secondo quanto determinato dall’Assemblea Ordinaria all’atto della nomina.
L’assemblea ordinaria dei soci provvederà alla nomina dei consiglieri.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono nominati per la
prima volta in sede di atto costitutivo.

Articolo 25

Presidente e vicepresidente

Il Consiglio Direttivo, dopo essere stato interamente costituito nel numero determinato dall’Assemblea,
nella prima riunione nomina il Presidente tra i suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può nominare altresì un vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di
assenza o di impedimento.

Articolo 26

Cessazione e sostituzione dei consiglieri

Il consigliere che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed al collegio
dei revisori se nominato. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri
del consiglio direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita
in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo
è stato ricostituito.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal collegio dei revisori se nominato. I consiglieri così nominati resteranno in
carica fino alla successiva Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno procedere all’immediata
convocazione dell’Assemblea, perché provveda in merito alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti
scadranno insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina.
I consiglieri sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo.

Articolo 27

Disciplina delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede dell’Associazione o anche altrove, tutte le volte che il
Presidente lo giudichi necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno
due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al conto consuntivo,
al conto preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o con posta elettronica da
spedire almeno tre giorni prima dell’adunanza a ciascun consigliere ed a ciascun revisore se nominati; nei
casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima, oppure con posta elettronica.
L’avviso di convocazione contiene la data, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno con
l’indicazione delle materie da trattare.
In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i
componenti in carica.
Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della
riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro
sociale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente;
in caso di assenza di quest’ultimo dal consigliere più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza
dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi
presiede.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale da trascriversi nell’apposito libro
sociale a cura del presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario.

Articolo 28

Poteri di direzione e gestione

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri più ampi per la direzione e la gestione della Associazione, tanto in
via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può deliberare la nomina di procuratori
per determinati atti o categorie di atti.
Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché
al presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.
Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di
quest’ultimo alla prima riunione.

Articolo 29

Tesoriere

Il Consiglio Direttivo potrà nominare, tra i suoi componenti, un tesoriere, con il compito di gestire il
patrimonio, nonché tutti i pagamenti e gli incassi di somme dell’associazione, specificando l’ambito ed i
limiti della delega all’atto della nomina.

Articolo 30

Compensi dei consiglieri

L’Assemblea dei soci potrà stabilire dei compensi per i componenti del Consiglio Direttivo.
In aggiunta a quanto stabilito dall’Assemblea, e se da quest’ultima consentito, lo stesso Consiglio
Direttivo potrà stabilire degli ulteriori compensi per i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità
dello statuto.
Ai consiglieri spetta, comunque, il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute per
ragioni di ufficio.

DIRETTORE

Articolo 31

Direttore

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un direttore, anche estraneo al consiglio stesso, ed anche non socio,
con il compito di:
a) dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell’associazione, con funzioni eminentemente
operative di supporto tecnico;
b) coordinare ed armonizzare l’operato dei diversi organi dell’associazione;
c) controllare gli adempimenti connessi alla vita dell’associazione;
d) svolgere tutti gli altri compiti stabiliti dal consiglio direttivo, specificando l’ambito ed i limiti dei suoi
poteri all’atto della nomina.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire un compenso per l’attività del direttore, al quale spetta, comunque, il
rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio ed adeguatamente documentate.

RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 32

Rappresentanza dell’associazione

La firma e la rappresentanza della associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita al Presidente
del Consiglio Direttivo, od a chi ne fa le veci.
Il Consiglio Direttivo può delegare la rappresentanza dell’associazione, congiuntamente e/o
disgiuntamente, anche a singoli consiglieri nonché al direttore.
La rappresentanza della associazione, inoltre, spetterà ai procuratori, se nominati, per determinati atti o
categorie di atti, nei limiti della delega.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 33

Composizione, nomina e durata del collegio dei revisori

La gestione dell’associazione potrà essere controllata da un collegio dei revisori, costituito da tre membri,
anche non soci, nominati dall’Assemblea dei soci.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’assemblea dei soci potrà stabilire dei compensi per i componenti il collegio dei revisori, ai quali spetta,
comunque, il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 34

Compiti di controllo del collegio dei revisori

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai
bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà
sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di
controllo.
I componenti del collegio dei revisori partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee dei
soci.

LIBRI SOCIALI

Articolo 35

Libri sociali e registri contabili

Oltre alla tenuta delle scritture contabili previste dalla legge, l’associazione dovrà tenere i seguenti libri:
a) libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza;
b) libro dei verbali dell’assemblea;
c) libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
d) libro degli inventari;
e) libro dei verbali del collegio dei revisori.
La tenuta, la conservazione e l’aggiornamento dei libri sociali è posta a carico del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci, previa istanza preceduta da congruo preavviso, potranno prender visione dei libri sociali ed
estrarne copia a loro spese.
In caso di esercizio di attività economica o commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle relative
disposizioni di carattere fiscale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

Nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della associazione,
l’Assemblea Straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,
determinandone i poteri e gli eventuali compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, a norma di
legge.

Articolo 37

Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, e fatta salva ogni altra disposizione di legge, l’intero patrimonio
residuo sarà devoluto secondo le modalità stabilite dall’ Assemblea straordinaria dei soci.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni
dettate dal codice civile e dalle altre leggi in materia.


 

Scarica lo statuto dell’associazione Lesina:

statuto associazione lesina